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Sez. 6, Sentenza n. 44805 del 05/11/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 227168 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente - Esonero dalle spese e dalla sanzione pecuniaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227168-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La sopravvenienza alla proposizione di ricorso per cassazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall'obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. come conseguenze della sua inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)