Sez. L, Sentenza n. 1681 del 26/02/1985 (Rv. 439652 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER IL PERIODO DI FERIE - DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE ESCLUDA L'INCIDENZA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER IL PERIODO DI FERIE - DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE ESCLUDA L'INCIDENZA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ.*
Il criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, quando questa sia assunta a parametro di compensi o indennità particolari, non costituisce un principio generale dell'ordinamento, ma è applicabile solo nelle ipotesi in cui sia espressamente contemplato, con la conseguenza che va riconosciuta la legittimità di una disposizione collettiva che escluda dalla retribuzione per il periodo di ferie il compenso per il lavoro straordinario, giacché l'art. 36 cost. E l'art. 2109 cod. civ., secondo cui il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite, non restringono l'autonomia delle parti in tema di Determinazione della retribuzione, che è generalmente riconosciuta dall'art. 2099 cod. civ., salvi i limiti di proporzionalità e sufficienza garantiti dal primo comma della norma costituzionale predetta. (V 6388/84, mass n 437267; (V 2182/84, mass n 434218; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)