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Sez. L, Sentenza n. 2357 del 04/04/1986 (Rv. 445482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo (di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità, ove non condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e non sostenuta da logica motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 6, lett. C), dell'accordo nazionale 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, che la "retribuzione normale" da considerare ai fini del trattamento per ferie - ai sensi dell'art. 5 - e per mensilità aggiuntive - ai sensi degli artt. 18 e 19 dello stesso accordo - comprendesse il compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo, nonostante l'impossibilità di riconoscere a tale compenso natura di Competenza accessoria). (V 3227/85, mass n 440896; (V 3145/85, mass n 440840; (V 2284/85, mass n 440173; (V 1681/85, mass n 439652; (V 1426/85, mass n 439464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 5, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 13, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 18, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)