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Sez. 3, Sentenza n. 10425 del 03/12/1994 (Rv. 489035 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Incapacità naturale - Irrilevanza - Decorso del termine breve di decadenza dalla impugnazione - Impedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489035-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, per cui questa non può impedire il decorso del termine breve di decadenza dalla impugnazione, atteso che l'art.328, cod. proc. civ., attraverso il rinvio agli eventi previsti dall'art.299, ricollega tale termine alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante con esclusivo riferimento alle ipotesi di incapacità processuale indicate dall'art.75. (Nella specie, trattavasi della incapacità naturale della parte destinataria della notifica della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)