diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4230 del 03/03/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210205 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato detenuto per altra causa - Onere di comunicazione al giudice - Sussistenza - Significato di tale principio - Indicazione - Sentenza di primo grado pronunciata in contumacia dell'imputato - Appello - Eccepita nullità della dichiarazione di contumacia perché pronunciata nei confronti di imputato detenuto per altra causa - Controllo, da parte del giudice dell'appello, della relazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado onde accertare la sussistenza o meno, in tale atto, del riferimento allo stato di detenzione per altra causa - Necessità - Ragioni - Omissione di tale controllo - Illegittimità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210205-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

In caso di regolarità della notifica è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice. Trattasi di principio che trae fondamento dall'onere, per l'imputato detenuto per altra causa, di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere al giudice il suo stato e rendere possibile, con la traduzione disposta, il processo a suo carico. Tale criterio, peraltro, pur se impone l'onere predetto a carico dell'imputato, non dà per presupposta l'ignoranza da parte del giudice dello stato di restrizione per altra causa, stato che può risultare dagli atti, ed in particolare dalla relazione di notifica. (Nella fattispecie, la difesa dell'imputato aveva eccepito in sede di appello la irregolarità del dibattimento di primo grado per nullità della dichiarazione di contumacia emessa in una situazione nella quale l'imputato stesso si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, e non era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione. La Corte d'Appello, considerato che gli arresti domiciliari risultavano documentati fino all'8/3/1993 - il processo di primo grado si era svolto il 2/3/1993 - in un primo momento aveva ritenuto di approfondire il problema e verificare che cosa risultasse dalla relazione di notifica del decreto di citazione; e, rilevata l'assenza, tra gli atti, della copia notificata del decreto di citazione che disponeva il giudizio davanti al giudice di primo grado, aveva richiesto l'atto al Tribunale. Non avendo avuto esito tale richiesta, la Corte di merito si era pronunciata confermando la sentenza di primo grado, disattendendo l'eccezione difensiva con l'argomentazione che l'appellante non aveva dimostrato che il giudice di prime cure avesse avuto tempestiva conoscenza del fatto, così da disporre la traduzione dell'imputato in aula. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore dell'imputato, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo illegittimo il superamento della eccezione difensiva, da parte della Corte di merito - in conseguenza del mancato controllo della relazione di notifica, peraltro pur richiesta ma non trasmessa - in quanto, così facendo, aveva dato per presupposta la mancata conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione dell'imputato, pur non disponendo di un atto fondamentale ai fini della valutazione dell'ignoranza predetta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)