Sez. 3, Sentenza n. 805 del 09/02/1981 (Rv. 411291 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO INSTAURATO NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO AMNISTIATO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO INSTAURATO NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO AMNISTIATO.*
La sentenza dichiarativa dell'Estinzione del reato per amnistia propria, la quale non contenga accertamenti di fatto necessari ai fini dell'applicazione del beneficio, non esplica alcuna efficacia preclusiva nel giudizio civile per il risarcimento del danno instaurato nei confronti dell'imputato amnistiato, ma va riguardata, rispetto a tale giudizio, alla stregua di un giudicato esterno, la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretta da congrua motivazione. (V 3953/78, mass n 393558; (V 1409/78, mass n 390784; (V 3780/76, mass n 382482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)