Sez. 1, Sentenza n. 9197 del 30/08/1993 (Rv. 483627 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere
Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare decorre dalla data della dichiarazione di fallimento in quanto solo da tale momento il diritto può essere fatto valere dal curatore, che è l'unico soggetto legittimato all'esercizio dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)