diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7349 del 13/12/1983 (Rv. 431944 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PER L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI AUTOFERROTRANVIARI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ORDINARIA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI INERENTI AD UN CONCORSO INTERNO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431944-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PER L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI AUTOFERROTRANVIARI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ORDINARIA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI INERENTI AD UN CONCORSO INTERNO - INCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale delle aziende municipalizzate per l'Esercizio dei trasporti autoferrotranviari (nella specie, ATAC di Roma), alla stregua della previsione dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e della natura privatistica del rapporto medesimo, trova eccezionale deroga, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, solo nel caso d'impugnazione di sanzioni disciplinari, secondo la previsione dell'art. 58 secondo comma all. A del citato decreto, mentre va affermata anche quando la domanda del dipendente sia diretta a contestare la legittimità degli Atti inerenti ad un concorso interno, al fine di tutelare il proprio diritto alla carriera. (V 1048/82, mass n 418916; (V 3231/79, mass n 399601).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)