diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6118 del 12/11/1988 (Rv. 460524 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ESERCIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI - ASSUNZIONE - REQUISITI FISICI PRESCRITTI DAL BANDO DI CONCORSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL CANDIDATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460524-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ESERCIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI - ASSUNZIONE - REQUISITI FISICI PRESCRITTI DAL BANDO DI CONCORSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL CANDIDATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia promossa dal candidato, il quale sia stato escluso dalla nomina presso azienda municipalizzata (ovvero consortile o regionale) esercente trasporti pubblici, per essere stato ritenuto - con riguardo ai prescritti requisiti fisici - inidoneo ad espletare le specifiche mansioni previste nel bando di concorso, e diretta all'accertamento del diritto alla Costituzione del rapporto di lavoro appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la verifica giudiziale dell'idoneità al lavoro costituisce soltanto il mezzo per conseguire la declaratoria del predetto diritto soggettivo, afferente al rapporto di lavoro di diritto privato con la detta azienda, senza alcuna discrezionalità amministrativa della stessa in ordine al sistema di reclutamento del personale mediante concorso neppure con riguardo all'accertamento dei requisiti fisici dei candidati. (V 63/86, mass n 443705; (V 7549/83, mass n 431944; (V 4942/82, mass n 422943; (V 5771/81, mass n 416485; (V 4181/81, mass n 414846; (V 4153/78, mass n 393779; (Conf 4697/88, mass n 459555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)