Sez. 1, Sentenza n. 13241 del 16/06/2011 (Rv. 618902 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Procedimento di cui all'art.7 della legge n. 64 del 1994 - Audizione del minore - Necessità - Esclusione - Limiti - Considerazione dell'età e del grado di maturità del minore - Conseguenze - Opposizione del minore al rientro - Condizione ostativa all'ordine di rimpatrio - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980), il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore - purché capace di discernimento, in relazione alla sua età ed al grado di maturità - e trarre dal relativo ascolto elementi ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto prevede l'art. 13, primo comma, lettera b, della cit. Convenzione), fermo restando che l'opinione contraria al rientro, espressa dal minore, non è condizione di per sé preclusiva all'emanazione dell'ordine di rimpatrio; tuttavia, tenuto conto della funzione meramente ripristinatoria del procedimento, anche l'audizione del minore, pur prevista dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e divenuta adempimento necessario, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge 20 marzo 2003), n. 77, non è prescritta in via assoluta, bensì rimessa alla predetta valutazione del giudice, che può non ricorrervi, ove neghi, anche secondo il notorio, sufficiente maturità al minore stesso e privilegi l'interesse superiore di questi a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto la superfluità dell'ascolto del minore, avente solo otto anni, in funzione cognitiva, riferendo gli eventuali disagi essenzialmente alla pervicace condotta del genitore "abductor", il padre, quale volta all'appannamento della figura materna).
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Legge 20/03/2003 num. 77 art. 6, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)