Sez. 1, Sentenza n. 5228 del 22/09/2000 Cc. (dep. 29/11/2000) Rv. 217354 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE | Proposta nei confronti di persona ammessa allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia - Accertamento della pericolosità sociale - Necessità - Contenuto.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE
Qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, il requisito della pericolosità deve essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)