Sez. 1 - , Sentenza n. 43824 del 19/06/2019 Ud. (dep. 28/10/2019) Rv. 277146 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di sicurezza - Ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Automatica esclusione della pericolosità sociale - Insussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolosità sociale in ragione della gravità del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell'imputato nell'ambito di una struttura associativa mafiosa.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)