Sez. 2, Sentenza n. 20612 del 16/04/2004 Cc. (dep. 30/04/2004) Rv. 229525 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Rilevanza ai fini della pericolosità sociale.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona ammessa al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice della prevenzione resta comunque libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purchè fondati su specifiche e significative emergenze; ma non può certo trascurare la circostanza che l'assunzione di quella condizione presuppone già un accertamento di qualità personali e di elementi di fatto che - come l'importanza del contributo collaborativo, l'attendibilità intrinseca - non richiedono alcuno specifico onere dimostrativo da parte dell'interessato ai fini dello scrutinio circa l'esistenza o il permanere della pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)