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Sez. L, Sentenza n. 2361 del 20/03/1996 (Rv. 496454 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Obbligo per il giudice dell'appello di trattare la causa nel merito - Ipotesi di rinvio della causa al primo giudice - Carattere tassativo.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496454-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

Nell'ipotesi di nullità della sentenza soggetta ad appello, il giudice dell'appello, dinanzi al quale sia stato dedotto tale vizio, in applicazione della regola dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame (art. 161 cod. proc. civ.), è obbligato a trattare la causa nel merito, senza alcuna possibilità di rinviare la causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità per analogia dei casi in cui il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice (art. 354 cod. proc. civ.) e considerato altresì che il principio del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale per i giudizi che si svolgono dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)