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Sez. U, Sentenza n. 246 del 15/01/1987 (Rv. 450005 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - VENDITE A CATENA - VENDITA DA SOCIETÀ STRANIERA CON SEDE ALL'ESTERO AD IMPRENDITORE ITALIANO - RIVENDITA AD ALTRO SOGGETTO - FALLIMENTO DEL RIVENDITORE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DALL'ACQUIRENTE FINALE - CONTRO LA SOCIETÀ STRANIERA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450005-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - VENDITE A CATENA - VENDITA DA SOCIETÀ STRANIERA CON SEDE ALL'ESTERO AD IMPRENDITORE ITALIANO - RIVENDITA AD ALTRO SOGGETTO - FALLIMENTO DEL RIVENDITORE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DALL'ACQUIRENTE FINALE - CONTRO LA SOCIETÀ STRANIERA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*

Nella controversia che il creditore promuova davanti al tribunale fallimentare, per sentir riconoscere un debito contrattuale del fallito ed ammetterlo al passivo, deve negarsi la giurisdizione del predetto giudice, sulla domanda che il medesimo creditore proponga contro una società straniera, con Sede all'estero, facendo valere ragioni risarcitorie in forza di un autonomo e distinto rapporto contrattuale fra il fallito ed essa società (nella specie, trattavasi di una vendita "a catena", avendo la società straniera fornito la materia prima per la merce poi rivenduta dal fallito al creditore istante), in considerazione della Mancanza di criteri di collegamento idonei all'affermazione di detta giurisdizione, compreso quello dallo art. 5 comma terzo della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), riguardante il diverso caso delle obbligazioni da fatto illecito, nonché quelli fissati dal successivo art. 6 della convenzione stessa, in difetto dei requisiti di connessione soggettiva ed oggettiva contemplati da tale ultima disposizione (alla stregua dell'estraneità, nell'ambito della procedura concorsuale, della pretesa avanzata contro il terzo). (V 1194/83, mass n 425978; (V 5774/81, mass n 416484; (V 2752/77, mass n 386402).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)