diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 953 del 03/04/1971 (Rv. 350884 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350884-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della prova della esistenza di una societa di fatto nei confronti dei terzi estranei e sufficiente la dimostrazione di un comportamento da parte dei soci tale da ingenerare nei terzi in buona fede il convincimento giustificato ed incolpevole della esistenza di un rapporto sociale fra loro. L'apprezzamento del giudice di merito delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza di una societa di fatto o ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento della esistenza di essa e incensurabile in Cassazione, se correttamente motivato. (V 3017'69, mass n 342916' 1412'69, mass n 340176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)