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Sez. 1, Sentenza n. 12998 del 23/11/1999 (Rv. 531431 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione annuale dei redditi - Indebita deduzione di oneri - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo, lett. d) del d.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531431-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

Il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al secondo comma, lett. d) dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 597 del 1973, è esercitabile soltanto quando l'indeducibilità dell'onere sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e corregibili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è attivabile, occorrendo in tali casi un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nell'escludere l'onere ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 2 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)