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Sez. L, Sentenza n. 523 del 21/01/1984 (Rv. 432747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE CON MANSIONI DIRETTIVE SECONDO IL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI S.I.P..*
Stato
decisa il 1984-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE CON MANSIONI DIRETTIVE SECONDO IL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI S.I.P..*

I contratti collettivi di lavoro postcorporativi, che non sono stati resi efficaci erga omnes, ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, non costituiscono, nel vigente ordinamento, fonti di diritto oggettivo e non possono, quindi, assurgere a parametro del giudizio di legittimità demandato alla Corte di Cassazione. Essi, pertanto, non possono essere sottoposti a diretto esame interpretativo della Corte di Cassazione, alla quale possono essere denunciati soltanto eventuali vizi, logici o giuridici, di motivazione o le violazioni dei canoni legali d'interpretazione nei quali sia incorso il giudice del merito nel compiere l'indagine ermeneutica a lui istituzionalmente riservata. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che le mansioni direttive svolte dal lavoratore esulavano dalla previsione della dirigenza parziale e saltuaria di cui alla declaratoria relativa al settimo livello d'inquadramento previsto dal contratto collettivo per i lavoratori S.i.P. e giustificavano, invece, l'inquadramento dello stesso dipendente all'ottavo livello). (Conf 4889/82, mass n 422900, sulla seconda parte; (Conf 1956/82, mass n 419805, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)