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Sez. L, Sentenza n. 1388 del 27/02/1980 (Rv. 404929 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DECORRENZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404929-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DECORRENZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il principio della decorrenza dalla data di conclusione del contratto del dies a quo del quindicennio di durata, a norma dello art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11, per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto anteriori al 1966, trova applicazione anche nell'ipotesi che tali contratti, dopo essere stati stipulati una prima volta, siano stati oggetto di proroga o di rinnovazione, ma non quando sia intervenuto un accordo contrattuale, avente carattere novativo del contratto originario, con la conseguenza che in tale ipotesi il predetto dies a quo decorre dalla data di stipulazione del nuovo contratto. (V 3864/79; (V 2917/76, mass n 381683; (V 2216/75, mass n 376005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)