Sez. 3, Sentenza n. 4647 del 09/08/1984 (Rv. 436557 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DEI CONTRATTI A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PERIODO MINIMO DI QUINDICI ANNI - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - INCLUSIONE - "DIES A QUO" PER LA DECORRENZA DEL QUINDICENNIO - INDIVIDUAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DEI CONTRATTI A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PERIODO MINIMO DI QUINDICI ANNI - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - INCLUSIONE - "DIES A QUO" PER LA DECORRENZA DEL QUINDICENNIO - INDIVIDUAZIONE.*
L'art. 17 della legge n. 11 del 1971 esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore non sia inferiore a quindici anni, disponendo in tal modo un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore a tale momento, considerandosi dies a quo per la decorrenza del quindicennio quello della stipulazione originaria anche se si tratti di contratti che, stipulati una prima volta, siano stati poi oggetto di proroga o di rinnovazione. (V 1418/80, mass n 404963; (V 1388/80, mass n 404929; (V 6428/79, mass n 403163; (V 3864/79, mass n 400325).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)