Sez. 3, Sentenza n. 2917 del 22/07/1976 (Rv. 381683 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*
L'art 17 della legge n 11 del 1971, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art 14 della legge n 756 del 1964, esige solo che la durata dei contratti d'affitto a non coltivatore diretto non sia inferiore a quindici anni, disponendo cosi non gia una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore al detto momento. (V 2216/75, mass n 376005).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)