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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 03/06/1975 (Rv. 376005 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - PERIODO MINIMO PREVISTO DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - FUNZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376005-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - PERIODO MINIMO PREVISTO DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - FUNZIONE - DECORRENZA.*

La norma dell'art 17 della legge 11 febbraio 1971, n 11, sulla nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, a differenza di quanto sancito per i contratti di affitto a coltivatore diretto 'prorogati fino a nuova disposizioné (art 14 della legge 15 settembre 1964, n 756), esige solo, per gli Affitti a conduttore non coltivatore, con palese riferimento alla durata dell'affitto nella sua concretezza, che l'affittuario permanga sul fondo senza interruzioni per un minimo di quindici anni, sicche, una volta accertata siffatta permanenza, i vari titoli negoziali (contratti, rinnovazioni, tacite riconduzioni) che danno vita al rapporto vengono ad assumere funzioni meramente strumentali rispetto al rapporto stesso, che va riguardato essenzialmente nel tempo necessario per il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo (art 1630 cod civ). trattasi, quindi, di periodo minimo di durata non inferiore a quello del ciclo di rotazione colturale praticata sul fondo e comunque non inferiore a quindici anni (art 1 legge 22 luglio 1966, n 606; art 17 legge n 11 del 1971), non gia di proroga dei contratti in corso (alla data di entrata in vigore delle citate leggi). Tale elemento della durata colora la normativa in questione e ne qualifica la ratio, nel senso cioe che il rapporto di affitto a conduttore non coltivatore diretto e essenzialmente dominato dal decorso del tempo, entro i limiti temporali previsti in modo inderogabile dalla legge; Ond'e che, ai fini del computo di siffatta durata, e da valutare, per i rapporti di affitto in corso alla data di entrata in vigore delle indicate leggi del 1966 (sei anni) e del 1971 (quindici anni), anche il tempo trascorso prima di detta entrata in vigore della nuova disciplina, sempre che il rapporto stesso abbia avuto ed abbia, a tale momento, ininterrotto svolgimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1630, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)