Sez. L, Sentenza n. 1418 del 03/03/1980 (Rv. 404963 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DECORRENZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DECORRENZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il principio della decorrenza dalla data di conclusione del contratto del dies a quo del quindicennio di durata, a norma dell'art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11, per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto anteriori al 1966, trova applicazione anche nell'ipotesi che tali contratti, dopo essere stati stipulati una prima volta, siano stati oggetto di proroga o di rinnovazione, ma non quando sia intervenuto un accordo contrattuale, avente carattere novativo del contratto originario, con la conseguenza che in tale ipotesi il predetto dies a quo decorre dalla data di stipulazione del nuovo contratto. (V 3864/79; (V 2917/76, mass n 381683; (V 2216/75, mass n 376005; (Conf 1388/80, mass n 404929).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)