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Sez. 1, Sentenza n. 3100 del 24/06/1989 (Rv. 463227 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - AL CONIUGE NON AFFIDATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463227-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - AL CONIUGE NON AFFIDATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di separazione personale, la disposizione dell'art. 155, comma quarto, cod. civ. - la quale attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, anche se non sia titolare di alcun diritto, reale o personale, di godimento sull'immobile - ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicché essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva al coniuge che non sia affidatario dei figli stessi: né l'assegnazione a quest'ultimo può essere disposta a titolo di mantenimento, non conferendo l'art. 156 cod. civ. al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in Forma diretta, anziché mediante prestazione pecuniaria, salvo che l'abitazione sia in proprietà o godimento comune tra i coniugi ovvero questi abbiano così pattuito circa il soddisfacimento dell'Obbligo di mantenimento. (V 3571/87, mass n 452529; (V 878/86, mass n 433344; (V 1198/84, mass n 433344; (Conf 6550/87, mass n 454806; (Conf 6424/87, mass n 454704; (Conf 179/87, mass n 449948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)