Sez. 6, Sentenza n. 2908 del 10/12/2025 Cc. (dep. 23/01/2026) Rv. 289202-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradizione processuale passiva - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte dell’autorità giudiziaria italiana - Mancanza di trattato di estradizione con lo Stato richiedente - Regime di prova “semplificato” ex art. 16 della Convenzione di Palermo - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in mancanza di trattato di estradizione con lo Stato richiedente, non può fare applicazione del regime di prova "semplificato" consacrato nell'art. 16 della Convenzione di Palermo, stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un Trattato di estradizione. (Fattispecie relativa ad estradizione processuale passiva richiesta dal Kuwait).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 16, Legge 16/03/2006 num. 146 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)