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Sez. 6 - , Sentenza n. 8063 del 21/02/2019 Cc. (dep. 22/02/2019) Rv. 275088 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale – Regime convenzionale – Assenza di disposizioni in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza – Controllo da parte del giudice – Contenuto – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275088-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione avanzata dall'Argentina, contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 09/12/1987 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)