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Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 09/10/1987 (Rv. 455460 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - PLUSVALENZE CONSEGUENTI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - GENERICA SUPPOSIZIONE DEL FINE SPECULATIVO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455460-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - PLUSVALENZE CONSEGUENTI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - GENERICA SUPPOSIZIONE DEL FINE SPECULATIVO - INSUFFICIENZA.*

Ai fini della tassabilità delle plusvalenze realizzate da soggetto non imprenditore anche ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, la fattispecie impositiva deve essere ravvisata quando tra il momento dell'acquisto originario dei beni (nella specie, titoli azionari) e quello della alienazione siano state compiute attività dirette ad incrementare il valore di mercato dei beni stessi, assistite cioè da un fine speculativo. Quest'ultimo, quale requisito per l'assoggettabilità della plusvalenza all'imposta, non può essere genericamente supposto, ma deve essere accertato dal giudice del merito, sia pure per mezzo di presunzioni, con esauriente esame di tutte le modalità e circostanze inerenti alle relative operazioni. (V 2871/85, mass n 440622; (V 4542/84, mass n 436445; (V 457/84, mass n 432693; (V 5960/83, mass n 430786).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)