Sez. 5, Sentenza n. 2507 del 24/11/2016 Ud. (dep. 18/01/2017) Rv. 269075 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Scriminante prevista dall'art 598 cod. pen - Requisiti.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello che aveva ravvisato la scriminante in quanto le frasi offensive oggetto dell'imputazione - stando alle quali la persona offesa "aveva trasformato il Tribunale in un luogo di dibattito politico - si inquadravano nel contesto di altro processo per diffamazione a carico di un consigliere regionale, e dunque dovevano essere ricondotte nell'ambito di una contesa politico-amministrativa in cui l'imputato era stato più volte denunciato dalla persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)