Sez. 6, Sentenza n. 6321 del 29/03/1996 Ud. (dep. 24/06/1996) Rv. 205090 - 01
Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici | Limiti di pena fissati dall'art. 29 cod. pen. - Giudizio abbreviato - Riferimento alla pena irrogata in concreto - Esclusione - Riferimento a quella stabilita prima della applicazione della diminuente del rito - Necessità - Ragione.
Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici
Ai fini della applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici i limiti di pena fissati dagli artt. 29 e 32 cod. pen., nel caso di giudizio abbreviato, vanno individuati non con riguardo alle pena irrogata in concreto, ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione della diminuente del rito: invero detta diminuente ha genesi e finalità meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)