Sez. 1, Sentenza n. 8263 del 19/05/1997 Ud. (dep. 11/09/1997) Rv. 208328 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - Limiti di pena fissati dall'art. 29 cod.pen. - Riferimento alla pena irrogata in concreto, tenuto conto anche della diminuzione per il rito - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre far riferimento alla pena alla quale l'imputato è stato condannato e cioè a quella in concreto comminata dopo il computo di tutte le attenuanti e le diminuenti previste dalla legge senza distinzione di merito o di rito. Ne consegue che in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 cod.proc.pen., la pena applicata in concreto è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato. (Contrasto già segnalato: n.10/95).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)