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Sez. 6, Sentenza n. 5567 del 16/02/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210996 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Limiti di pena fissati dall'art. 29 cod. pen. - Giudizio abbreviato - Riferimento alla pena irrogata in concreto per effetto della diminuente - Necessità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210996-01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, poiché le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio, il limite di pena di cui all'art. 29 cod. pen. non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato e, quindi, della conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)