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Sez. 6, Sentenza n. 2383 del 26/01/2000 Ud. (dep. 25/02/2000) Rv. 215643 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Interdizione dai pubblici uffici - Rilevanza della concessa diminuente per il rito ai fini della determinazione della pena necessaria per l'applicazione della sanzione accessoria - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215643-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

La diminuente prevista per la celebrazione del processo con rito abbreviato ha genesi e finalità che la rendono non assimilabile a una circostanza attenuante. Ne consegue che qualora venga inflitta per il reato di concussione una pena inferiore a tre anni di reclusione in conseguenza della applicazione di detta diminuente, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, derivando l'applicazione della interdizione temporanea solo da una riduzione di pena conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)