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Sez. 6, Sentenza n. 4951 del 07/03/1997 Ud. (dep. 28/05/1997) Rv. 208909 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Interdizione dai pubblici uffici - Limiti di pena fissati dall'art. 29 cod. pen. - Riferimento alla pena irrogata in concreto dopo la riduzione conseguente alla diminuente per il rito abbreviato - Esclusione - Ragione - Natura meramente processuale di detta diminuente.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208909-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

Ai fini della applicazione della interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, il limite di pena di cui all'art. 29 cod. proc. pen. va individuato non con riguardo alla pena irrogata in concreto, dopo la riduzione conseguente alla diminuente ex art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione di detta diminuente, data la natura meramente processuale di essa e tenuto conto del logico collegamento della pena accessoria alla negativa valutazione sostanziale del fatto-reato riflessa nella pena principale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)