Sez. 6, Sentenza n. 30611 del 24/06/2025 Cc. (dep. 12/09/2025) Rv. 288618-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca allargata - Cessione di credito ipotecario in data successiva al sequestro del bene in garanzia - Tutela del terzo cessionario - Buona fede - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecario che si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia, per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l'onere di dimostrare la buona fede del creditore originario sull'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza di accordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva la conoscenza o la conoscibilità dell'applicazione della misura cautelare al momento del suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica del cedente. (Fattispecie relativa a "cessione in blocco" disciplinata dall'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la buona fede della banca cessionaria del credito ipotecario sulla sola base dell'omessa verifica dell'anteriorità del sequestro rispetto alla cessione).
Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)