Sez. 3, Sentenza n. 24067 del 09/05/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286556-02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di beni gravati da ipoteca - Terzo creditore garantito da ipoteca sul bene confiscato - Opponibilità del diritto reale di garanzia - Condizioni - Buona fede e affidamento incolpevole - Necessità - Limiti - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. (Fattispecie relativa a credito assistito da garanzia ipotecaria su un bene confiscato per lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità, rilevando che la società ricorrente si era limitata a chiedere l'ammissione del credito vantato, deducendo poi il vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda).
DPR 06/06/2000 num. 380 art. 44 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)