Sez. 1, Sentenza n. 57848 del 23/11/2017 Cc. (dep. 28/12/2017) Rv. 271618 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Cessione di credito ipotecario in data successiva al provvedimento cautelare - Tutela del terzo cessionario - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, ai fini della tutela del terzo cessionario del credito ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice di merito, oltre a verificare l'anteriorità del credito originario rispetto alla trascrizione del sequestro e l'assenza del nesso di strumentalità tra la sua erogazione e l'attività pericolosa del soggetto colpito dalla misura di prevenzione, è tenuto ad appurare l'effettiva inesigibilità dell'accertamento da parte del cessionario della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di garanzia e l'assenza di accordi fraudolenti tra il creditore subentrante e il soggetto ritenuto pericoloso. (In motivazione, la Corte ha affermato che il fenomeno della "cessione in blocco" disciplinato dall'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 è idoneo a determinare, sempre all'esito di una valutazione in concreto basata sull'analisi della specifica operazione e del numero delle posizioni contestualmente cedute, l'inesigibilità della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione della colpa del cessionario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)