Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007 (Rv. 600265 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia nel giudizio civile - Esclusione - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un processo per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva semplicemente escluso ogni rilevanza civile della sentenza di patteggiamento resa dal giudice penale nei confronti del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)