diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8069 del 08/04/2011 (Rv. 616667 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Novità dell'azienda - Contenuto - Conseguenze - Impresa di nuova costituzione - Diritto agli sgravi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616667-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini della concessione degli sgravi contributivi di cui agli artt. 8, secondo e quarto comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in relazione alla novità dell'impresa, deve trattarsi di azienda effettivamente nuova, dovendosi avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati. Pertanto, non ricorre il presupposto per l'attribuzione degli sgravi suindicati nell'ipotesi di un'impresa, anche societaria, che sia derivata da un'altra impresa - di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale - restando immutato il numero dei lavoratori occupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda sia stata conferita in natura per la costituzione di una impresa avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella precedente. (Nella specie, è stato ritenuto determinante, a tal fine, che i dipendenti avessero lavorato senza soluzione di continuità negli stessi cantieri ove già operavano e che non vi fosse stata alcuna opzione riguardo all'assunzione presso la società subentrante in un ipotesi di cessione concordata di manodopera).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)