Sez. 1, Sentenza n. 4227 del 20/06/1983 (Rv. 429153 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE "PER CONTO DI CHI SPETTA" DELLA COSA TRASPORTATA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DELLA COSA - DERIVAZIONE DI TALE INTERESSE DELLA PROPRIETÀ, DA DIRITTO REALE DI GODIMENTO O DI GARANZIA - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA O DETERIORAMENTO PER LA COSA TRASPORTATA - PREGIUDIZIO RELATIVO DERIVANTE AL PATRIMONIO DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE VETTORE - COPERTURA ASSICURATIVA - AUTONOMO CONTRATTO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - STIPULAZIONE - NECESSITÀ - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE AD AGIRE IN SURROGAZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE "PER CONTO DI CHI SPETTA" DELLA COSA TRASPORTATA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DELLA COSA - DERIVAZIONE DI TALE INTERESSE DELLA PROPRIETÀ, DA DIRITTO REALE DI GODIMENTO O DI GARANZIA - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA O DETERIORAMENTO PER LA COSA TRASPORTATA - PREGIUDIZIO RELATIVO DERIVANTE AL PATRIMONIO DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE VETTORE - COPERTURA ASSICURATIVA - AUTONOMO CONTRATTO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - STIPULAZIONE - NECESSITÀ - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE AD AGIRE IN SURROGAZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE - IRRILEVANZA.*
L'Assicurazione "per conto di chi spetta", stipulata dal proprietario, o dallo spedizioniere, o dallo spedizioniere-vettore della cosa trasportata, in quanto avente ad oggetto il pregiudizio derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa medesima, è una Assicurazione contro i danni, che dà diritto all'indennità in favore di chi, al momento del sinistro, ne risulterà proprietario (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia). Ne consegue che la copertura assicurativa del vettore o dello spedizioniere-vettore, con riguardo al pregiudizio derivante al proprio patrimonio dalla responsabilità per la perdita od il deterioramento della cosa trasportata, postula una diversa ed autonoma previsione del contratto assicurativo, avente ad oggetto la responsabilità civile, e non può conseguire dalla suddetta polizza "per conto di chi spetta", nemmeno nel caso in cui essa contempli la rinuncia dell'assicuratore alla facoltà di agire in surrogazione nei confronti di esso vettore o vettore-spedizioniere responsabile del danno, atteso che una siffatta clausola, se consente a quest'ultimo di resistere in via d'eccezione alla pretesa dell'assicuratore, non lo abilita ad agire nei confronti dello assicuratore medesimo, ove convenuto in giudizio dal danneggiato con Azione risarcitoria. (V 3425/76, mass n 382190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)