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Sez. L, Sentenza n. 1619 del 04/03/1983 (Rv. 426453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL MUTAMENTO DELLE MANSIONI - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PREVISIONI DELL'ART. 2103 COD. CIV. - PORTATA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL MUTAMENTO DELLE MANSIONI - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PREVISIONI DELL'ART. 2103 COD. CIV. - PORTATA RISPETTIVA.*

La norma dell'art. 2103 cod. civ. (sub art. 13 della legge n. 300 del 1970), nel consentire che il lavoratore sia adibito a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto sempreché le nuove mansioni siano almeno equivalenti alle precedenti, ha inteso assicurare, in via primaria ed essenziale, il diritto del lavoratore a conservare in ogni caso l'equivalenza qualitativa della propria attività lavorativa. La disposizione dello stesso articolo che vieta la diminuzione della retribuzione non ha invece una portata autonoma e generalizzata, ma è collegata al divieto di dequalificazione, mirando ad assicurare al lavoratore un'ulteriore tutela della posizione contrattuale raggiunta, con l'evitare che la variazione delle sue mansioni, consentita nei limiti innanzi precisati, possa provocare una diminuzione della retribuzione che la qualità delle mansioni già acquisite gli aveva in precedenza assicurato. Il cennato collegamento tra qualità delle mansioni e retribuzione comporta che, quando non venga in discussione l'aspetto qualitativo della prestazione, non si pone alcun divieto al potere delle parti di pervenire ad una riduzione quantitativa delle mansioni, con conseguente riduzione della retribuzione. (V 191/81, mass n 410599; (V 1691/79, mass n 398044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)