Sez. L, Sentenza n. 1691 del 23/03/1979 (Rv. 398044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RIDUZIONE QUANTITATIVA DELLE MANSIONI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RIDUZIONE QUANTITATIVA DELLE MANSIONI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il principio dell'immutabilita delle mansioni e dell'irriducibilita della relativa retribuzione, di cui all'art 2103 cod civ (nuovo testo, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni, ma non pone alcun divieto al potere delle parti di pervenire ad una riduzione quantitativa delle mansioni stesse, con conseguente riduzione della retribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)