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Sez. L, Sentenza n. 4700 del 28/08/1979 (Rv. 401255 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO ANZICHE DEL PREDETTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401255-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO ANZICHE DEL PREDETTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA.*

Ove dal datore di lavoro si assuma che si e in presenza di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, occorre che i fatti che giustificano tale tipo di recesso unilaterale siano stati resi noti al lavoratore, insieme ad un'adeguata motivazione e che gli stessi, in caso di contestazione del lavoratore, siano provati ex art 2697 cod civ da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che il giudice, prima di adottare ogni provvedimento, deve accertare se il licenziamento di cui si discute debba essere qualificato come licenziamento collettivo per riduzione di personale ovvero come licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art 3, seconda parte, della legge n 604 del 1966 e qualora ritenga che si e in presenza di un licenziamento di quest'ultimo tipo deve pronunziarne l'illegittimita per avere il datore di lavoro motivato il licenziamento come collettivo. (V 1270/79, mass n 397504; (V 2999/77, mass n 386556).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)