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Sez. L, Sentenza n. 6883 del 14/12/1982 (Rv. 424531 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE - TRASFORMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEI SOLI CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA LICENZIARE PER RIDUZIONE DEL PERSONALE STESSO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424531-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE - TRASFORMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEI SOLI CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA LICENZIARE PER RIDUZIONE DEL PERSONALE STESSO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Il Sindacato del giudice del merito circa la sussistenza di un licenziamento collettivo per riduzione di personale (che integra una fattispecie autonoma di recesso alla quale non è applicabile la disciplina del licenziamento individuale dettato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 né l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300) non può estendersi oltre l'accertamento dell'esistenza di eventuali fonti collettive applicabili, dell'avvenuto espletamento delle procedure di conciliazione o dell'inutile decorso del relativo termine, dell'effettivo ridimensionamento aziendale e di un rapporto di effettiva e diretta dipendenza dei licenziamenti intimati rispetto a tale ridimensionamento, con la conseguenza che, solo ove venga riscontrata la carenza di tali estremi, i licenziamenti stessi vanno considerati come individuali e soggiacciono alla suddetta disciplina, mentre, nell'opposta ipotesi, ove sia stata accertata la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui rispetto, ove contestato, il datore di lavoro ha l'Onere di dimostrare), il lavoratore pregiudicato da tale violazione ha diritto esclusivamente al risarcimento del danno secondo le norme comuni, non essendovi luogo all'applicabilità delle menzionate leggi concernenti i licenziamenti individuali. (V 5392/80, mass n 409276; (V 5048/80, mass n 408903; (V 2525/80, mass n 406267; (V 4700/79, mass n 401255; (V 3648/79, mass n 400067; (Conf 6066/80, mass n 409843; (Conf 3252/80, mass n 407043).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)