Sez. L, Sentenza n. 9 del 04/01/1979 (Rv. 396016 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RICORSO O CITAZIONE - DEPOSITO - NECESSITA - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RICORSO O CITAZIONE - DEPOSITO - NECESSITA - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE*
Ai fini dell'ammissibilita dell'appello proposto avverso sentenze alle quali si applica il nuovo rito introdotto con la legge 11 agosto 1973 n 533 e necessario che l'atto di appello - sia esso proposto con ricorso a norma dell'art 434 cod proc civ o con citazione ad udienza fissa - venga depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, determinandosi, in caso contrario, la perdita del diritto di impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (V 2602/77, mass n 386301; (V 2364/77, mass n 386075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)