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Sez. L, Sentenza n. 6439 del 29/11/1988 (Rv. 460768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI O MANCANZA DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONI PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI O MANCANZA DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONI PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

La sussistenza di Atti interruttivi della prescrizione, o di circostanze idonee, in quanto esclusive della stabilità del rapporto di lavoro subordinato, ad escludere la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto stesso, non è rilevabile d'ufficio e, costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal datore di lavoro convenuto, non è proponibile per la prima volta in Sede di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.. (V 2417/85, mass n 440267; (V 6702/82, mass n 424335).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)