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Sez. L, Sentenza n. 10661 del 06/11/1990 (Rv. 469665 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DI ATTI INTERRUTTIVI - ONERI DI ALLEGAZIONE - SPETTANZA AL CREDITORE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1990-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469665-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DI ATTI INTERRUTTIVI - ONERI DI ALLEGAZIONE - SPETTANZA AL CREDITORE - TERMINI.*

In quanto circostanza idonea ad infirmare (o a limitare) l'efficacia della prescrizione opposta dal datore di lavoro, la sussistenza di Atti interruttivi della prescrizione del credito del lavoratore costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio (non rilevabile d'ufficio dal giudice), che dev'essere tempestivamente proposta in primo grado dal creditore e, in caso di sua Vittoria in tale grado, specificamente riproposta in appello, pena la presunzione di rinuncia. (V 6439/88, mass n 460768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)