Sez. L, Sentenza n. 4094 del 28/04/1994 (Rv. 486398 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere | Deduzione della loro sussistenza in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore - Controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto - Configurabilità - Preclusioni e decadenze ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Operatività - Conseguenze.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere
La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di un credito del lavoratore, in replica alla relativa eccezione formulata dal datore di lavoro, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e decadenze previsto nel rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.. La parte interessata ha, quindi, l'onere di allegare tempestivamente l'interruzione della prescrizione fatta valere in primo grado, e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di riproporre specificamente la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)