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Sez. 6, Sentenza n. 43965 del 30/09/2015 Cc. (dep. 30/10/2015) Rv. 264985 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Manifestazione indebita del proprio convincimento - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264985-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione in relazione alla condotta del Presidente del Collegio che aveva rivolto ad un teste ripetute ed incalzanti domande su una circostanza di rilievo relativa ad una complessa vicenda processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)