Sez. 2, Sentenza n. 26974 del 24/07/2020 Cc. (dep. 28/09/2020) Rv. 279649 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione - Manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto di imputazione - Requisiti - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva escluso la causa di ricusazione, quanto ai commenti espressi dal presidente del collegio a margine di un esame testimoniale che anticipavano una valutazione di infondatezza dell'accusa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)