Sez. 2, Sentenza n. 23504 del 12/11/2007 (Rv. 600575 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO | Inosservanza della legge professionale vietante al geometra o al perito edile, nominato consulente, di occuparsi di determinate costruzioni - Nullità della consulenza tecnica di ufficio - Carattere relativo - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO
La nullità della consulenza tecnica di ufficio derivante dall'inosservanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito edile di occuparsi di determinate costruzioni è di carattere relativo, non essendo la nullità espressamente prevista per legge; essa è pertanto sanata se non tempestivamente eccepita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 com. 1 lett. M CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 16 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)